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Misure di contenimento dei costi nel settore sanitario

Lo sviluppo dei costi nel settore sanitario è un tema di cui la Svizzera si occupa da molto tempo. Sono state già avviate e sono in via di attuazione misure di contenimento dei costi. Tutte le parti interessate si impegnano a tenere sotto controllo i costi e a dare il loro contributo. A partire dal 1° gennaio 2024, il Consiglio federale ha introdotto modifiche che comprendono, in particolare, queste tre aree: decisione terapeutica, quota parte, obbligo di informazione. Qui può leggere le informazioni più importanti in merito.

Bussola politico-sanitaria

Non si perda le decisioni e gli sviluppi
politico-sanitari in Svizzera. Legga la bussola politico-sanitaria.

Nuove norme a partire dal 01.01.2024

Decisione terapeutica

In qualità di medico, continuerà a prendere le decisioni terapeutiche insieme al paziente.

  • Se nell’ES sono elencati più farmaci con la stessa composizione di principi attivi, può essere dispensato un farmaco più economico se l’idoneità medica è la stessa. 1
  • Il medico può richiedere espressamente la somministrazione del preparato originale.1 A questo proposito, dovrà indicare sulla ricetta il nome del farmaco e la dicitura «Non sostituire per motivi medici».2
  • Il medico e il farmacista possono rifiutare la somministrazione di un medicamento più economico per motivi medici che devono essere dimostrabili e documentati.1
  • Oltre al medico, dal 1° gennaio 2024 anche il farmacista può decidere, in consultazione con il paziente, se un biosimilare debba essere dispensato al posto del prodotto di riferimento per i biologici.1 In tal caso, il farmacista deve informare il medico.1
  • Per la dispensazione del medicamento e la valutazione dello stato di salute da parte del farmacista, il paziente deve essere presente.

Quota parte

A partire dal 01.01.2024, a seconda del prezzo del medicamento la quota parte per i biologici/biosimilari potrà essere pari al 40%.3

La quota parte applicabile è indicata nell’elenco delle specialità (ES) dell’ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).4

  • Ai medicamenti per i quali nella colonna SB40 non è presente una X viene applicata una franchigia del 10%.4
  • Ai medicamenti per i quali nella colonna SB40 é presente una X viene applicata una franchigia del 40%.4
Partecipazione annuale ai costi (aliquota percentuale) da parte del paziente:
  • quando un paziente riceve un medicamento con quota parte del 10%, l’aliquota percentuale massima è di 700 CHF all’anno.5,6
  • se il paziente riceve un medicamento con quota parte del 40%, è possibile che la sua partecipazione annuale ai costi sia pari a 1120 CHF, poiché non tutti i pagamenti vengono contabilizzati secondo il massimale di 700 CHF.5-7 Questo avviene solo in rari casi e solo quando il paziente riceve esclusivamente medicamenti con quota parte del 40% e non vengono reclamate ulteriori prestazioni sanitarie fino al raggiungimento del massimale.

Obbligo di informazione

Il paziente deve essere informato sulle sue opzioni nella scelta terapeutica.8

Il medico e il farmacista devono informare il paziente se:

  • nell’elenco delle specialità, accanto al prodotto di riferimento (biologico), compare almeno un prodotto biosimilare, rispettivamente se, accanto al preparato originale, compare almeno un medicamento generico con la stessa composizione in principi attivi.8
  • la quota parte del medicamento dispensato supera il 10%.8
  • Il farmacista deve informare il medico prescrittore se è stato dispensato un medicamento più economico.1

Abbreviazioni

ES: elenco delle specialità; UFSP: ufficio federale della sanità pubblica

Referenze
  1. LAMal, Art. 52a, https://www.fedlex.admin.ch/eli/oc/2023/630/it In vigore a partire dal 01.01.2024. Consultazione in data 18.12.2023
  2. DFI, Ordinanza del DFI sulle prestazioni nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (ordinanza sulle prestazioni, OPre), Art. 38a, comma 7; https://www.fedlex.admin.ch/eli/oc/2023/571/it. Consultazione in data 18.12.2023
  3. DFI, Ordinanza del DFI sulle prestazioni nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (ordinanza sulle prestazioni, OPre), Art. 38a, comma 1; https://www.fedlex.admin.ch/eli/oc/2023/571/it. Consultazione in data 18.12.2023
  4. Elenco delle specialità dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) https://www.xn--spezialittenliste-yqb.ch/. In vigore a partire dal 01.01.2024.
  5. LAMal, Art. 64 Comma 2+3, https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1995/1328_1328_1328/it. Consultazione in data 18.12.2023
  6. LAMal, Art. 103 Comma 2, https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1995/3867_3867_3867/it. Consultazione in data 18.12.2023
  7. LAMal, Art. 104a Comma 2, https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1995/3867_3867_3867/it. Consultazione in data 18.12.2023
  8. DFI, Ordinanza del DFI sulle prestazioni nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (ordinanza sulle prestazioni, OPre), Art. 38a, comma 8; https://www.fedlex.admin.ch/eli/oc/2023/571/it.Consultazione in data 18.12.2023